Quando si parla di RC nelle aziende, si pensa immediatamente alla figura degli amministratori, i soggetti che, senza dubbio, sono potenzialmente più esposti al rischio di responsabilità; per questo parliamo di D&O, la polizza rivolta specificatamente a loro.
La Polizza D&O (Directors and Officers liability) assicura amministratori, dirigenti e sindaci passati, presenti e futuri che operano per una società e per le sue controllate, responsabili personalmente e solidalmente con il loro patrimonio dei danni causati a terzi in seguito ad un comportamento colposo, anche grave, in relazione allo svolgimento della propria attività.
La copertura si estende anche ai membri dell’organismo di vigilanza (ex DL 231/200), ai dipendenti responsabili della privacy (196/2003), e ai dipendenti responsabili della sicurezza (81/2008).
In altre parole, questa polizza mette in sicurezza il patrimonio personale degli assicurati, proteggendoli sia dai costi e dalle spese legali per difendersi, sia dall’eventuale danno patrimoniale vero e proprio.
Infatti, l’attivo patrimoniale della società (contrariamente a quanto avviene a favore di impiegati, quadri e dirigenti che non abbiano deleghe speciali da parte del consiglio d’amministrazione) non viene messo a disposizione degli amministratori nel caso in cui questi siano riconosciuti responsabili per danni di natura patrimoniale a seguito di omissioni, errori o negligenze.
È necessario sottolineare che la riforma del diritto societario in vigore dal 1gennaio 2004 e lo sviluppo degli standard di corporate governance hanno aggravato di responsabilità il ruolo di amministratore e di sindaco di società
Gli amministratori sono esplicitamente tenuti ad agire in modo informato; la diligenza richiesta loro passa da quella generica del mandatario o del buon padre di famiglia alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.
Trattandosi di responsabilità degli organi decisionali, va inserita anche nel contesto del passaggio generazionale, un fenomeno socio-economico che ha già visto coinvolte la maggioranza delle realtà aziendali quotate in Borsa, di livello internazionale e/o di grandi dimensioni, e che sta riguardando anche un numero crescente di piccole e medie imprese. Consiste nel passare la gestione ai figli, possibilmente affiancati dal cosiddetto “temporary o contract manager” che si trova, solitamente, ad assumere i ruoli strategici di amministratore delegato o di direttore generale
In un momento di transizione come questo, il professionista competente nella gestione aziendale, ben conscio del suo carico di responsabilità, è propenso a fare leva sulla società affinché questa si attivi per la sottoscrizione di una specifica tutela assicurativa a favore della propria responsabilità civile “professionale” (polizza D&O).
Il motivo reale per cui è necessario sottoscrivere una polizza D&O è che l’agguerrita concorrenza tra le imprese, l’internazionalizzazione sempre più spinta dei mercati, il calo di competitività italiana in diversi settori di attività, assieme alla continua evoluzione della normativa italiana ed europea che regola la responsabilità, rendono il ruolo di amministratore sempre più delicato e rischioso.
Un altro aspetto che va evidenziato è quello del trattamento fiscale: la polizza di responsabilità civile degli amministratori non rappresenta un “benefit” ma un costo aziendale, totalmente a carico della società contraente.
Ma chi nella pratica può aggredire il patrimonio dei D&O?
Nelle società di capitale il patrimonio dei D&O, può essere aggredito da:
- la società stessa;
- i soci di minoranza che rappresentino il 20% del capitale sociale (5% in società quotate) e tutti i soci che detengano una quota inferiore al 50% del capitale sociale;
- i creditori sociali, in particolare le Banche;
- i dipendenti;
- terzi in genere quali in particolare clienti ed enti governativi;
- in caso di procedura concorsuale, il curatore fallimentare o il commissario governativo.
Si tenga conto che nelle S.r.l. l’azione di responsabilità contro gli amministratori può addirittura essere promossa da ciascun singolo socio, a prescindere dall’ammontare della quota posseduta.
Un altro dato da considerare è che non sempre i fatti illeciti da cui possono scaturire responsabilità provocano le loro conseguenze in tempi vicini al momento in cui vengono commessi. Ecco perché al momento della stipula della polizza è importante evidenziare la possibilità di una retroattività illimitata: questa clausola permette alla copertura di agire a favore dell’assicurato anche per responsabilità relative a fatti accaduti nel passato, ed è l’opzione maggiormente scelta, oltre che la più consigliata.
Allo stesso modo, può accadere che richieste di risarcimento giungano dopo la scadenza finale della polizza, per atti od omissioni posti in essere durante il periodo di copertura della stessa. In questo caso, non raro, è di fondamentale importanza poter contare su un periodo di ultrattività o postuma in caso di mancato rinnovo del contratto.
Come si determina il premio di una D&O?
Per determinare il premio di una copertura D&O vanno tenuti in considerazione diversi fattori, tra cui:
- l’andamento economico-patrimoniale dell’azienda,
- la sua dimensione complessiva,
- la tipologia di attività e l’andamento del settore nel suo complesso,
- la data di fondazione,
- l’operatività territoriale,
- la tipologia di azionariato,
- l’eventuale quotazione in Borsa,
- la reputazione e l’esperienza del management,
- l’approccio al mercato.
Va ricordato che data la specificità di una polizza di questo tipo, è necessario affidarsi a consulenti e professionisti esperti e competenti, che abbiano già maturato un’esperienza considerevole nella gestione di casi simili, capaci di proporre il prodotto più adatto in base alle specifiche esigenze del cliente.
L’Agenzia Giuriolo e Pandolfo è leader nel Veneto nel campo della gestione delle responsabilità, ed è in grado, grazie all’esperienza e alla competenza dei suoi consulenti, di offrire una gamma di prodotti personalizzabili con cui soddisfare le necessità anche del caso più complesso.